Cari colleghi,
come sapete la legge 2 /2009 prevede che tutti i Professionisti iscritti a Ordini o Albi si dotino della PEC. L’Ordine ha acquistato ed attivato una casella di Posta Elettronica Certificata per ogni TSRM PSTRP iscritto che non ne avesse già indicato una in fase di pre iscrizione nella piattaforma informatica.
Il Ministero dell’Interno, nella Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio, che segue la pubblicazione del Dm 18 dicembre 2017 in tema di notifica via Pec delle multe stradali, ha fornito importantissime istruzioni operative, ricomprendendo, tra gli atti notificabili, non solamente i verbali elevati per infrazioni stradali, bensì tutta una serie di ulteriori documenti, espressamente richiamando le violazioni relative al cronotachigrafo.
In ossequio al principio di economicità, la Circolare chiarisce che la procedura in questione è applicabile pure alle notifiche delle sanzioni amministrative accessorie “qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”.
Risulta in tal modo obbligatoria la spedizione per il tramite della posta elettronica certificata quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di tale casella, come ad esempio le aziende, liberi professionisti e professionisti iscritti ad un albo di un Ordine Professionale.
La notifica via pec diviene pertanto obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S.) abbiano fornito un valido indirizzo pec all’organo di polizia procedente, in occasione della rilevazione dell’infrazione stradale, ovvero siano comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
I corpi di polizia interessati vengono chiamati a verificare se il destinatario della notifica, qualora non l’abbia già fornita, sia dotato di una Pec, accedendo agli elenchi Ini-Pec e Ipa, ovvero quegli indici da cui risultano gli indirizzi pec (Indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti ad avere una Pec e il registro generale gestito dal ministero della Giustizia).
La Circolare, inoltre, stabilisce le modalità per formare il documento informatico e le tempistiche per la notifica.