I Servizi Online sono i servizi messi a disposizione dall’Ordine TSRM-PSTRP di Belluno, Treviso e Vicenza.
Con i servizi online puoi pagare il rinnovo della quota associativa dell’anno in corso, puoi verificare se hai delle morosità sugli anni precedenti, puoi richiedere il cambio di residenza, puoi stampare il certificato di iscrizione all’Ordine, la possibilità di richiedere e di accedere alla PEC dell’Ordine e tanto altro

 

 

Per iscriverti ai Servizi Online segui i passaggi che trovi qui.

 

Perché le piattaforme e i servizi sono differenti. Se non sei ancora iscritto Registrati alla piattaforma dell’Ordine del TSRM-PSTRP di Belluno, Treviso e Vicenza

 

No, la sezione Servizi Online è un valore aggiunto messo a disposizione dall’Ordine TSRM-PSTRP di Belluno, Treviso e Vicenza.

 

Basta cliccare qui e inserire cognome, nome e ordine di appartenenza.

 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica (che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale) nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della e-mail nonché dei documenti informatici (eventuali allegati).

 

La PEC serve ad inviare messaggi tramite mail con la possibilità di avere una ricevuta che attesta la certezza di recapito ed integrità. Sostituisce, dal punto di vista tecnico e legale, la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno (raccomandata AR).

 

Sì, l’obbligo è previsto per tutti i professionisti  dall’Art. 7 D.lg.29/11/2008 n.185 convertito nella legge 28/01/2009.

 

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

 

Nella sezione Quote dei Servizi Online. Clicca qui e Accedi o Registrati

 

Il mancato pagamento della quota associativa comprensiva degli eventuali aggravi e maggiorazioni entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di settembre dell’anno di riferimento, se non diversamente stabilito da apposita delibera, comporta il deferimento automatico al Consiglio Territoriale di Disciplina per l’avvio automatico del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925 e dell’art. 2 della L. 536/1949, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina

 

 

Sì, scrivendo a questo indirizzo e-mail tesoriere@ordineprofessionisanitariebellunotrevisovicenza.it

 

Ti consigliamo di accedere ai Servizi Online per verificare le pendenze degli anni precedenti.

 

Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:

  • è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
  • copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
  • è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
  • è economica: ha un premio molto basso

In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:

  • è utile: consente di attivare il Sistema di protezione

Si tratta di un complesso organizzato di persone e servizi che la FN mette a disposizione degli iscritti (e dei pazienti) per una esperienza professionale più sicura. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti:

  • servizi di protezione: monitoraggio e sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’Assicuratore;
  • servizi di prevenzione: informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica per la riduzione dell’esposizione al rischio;
  • servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi (civili e penali).
  • servizi per la qualità delle cure: collaborazione con le Associazioni Scientifiche e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida

Per svolgere tutte queste attività, nel corso del 2017-18, la ex FNC TSRM, ora FNO TSRM PSTRP , si è dotata di un’apposita Commissione che nel tempo ha definito alcuni tavoli scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, ha collaborato nella realizzazione del protocollo di intesa con il CSM e il CNF relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 24/2017 ed ha attivato alcuni servizi utili al collegamento con le società scientifiche professionali.

No, non è prevista alcuna franchigia.

Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all’articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.

Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.

Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.

Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli  Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione  degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Cosa vuole dire questo?

Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.

La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ad un pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/)

COLLEGATI AL TUTORIAL

COLLEGATI AL PORTALE

All’interno della propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/ nelal sezione Adesioni Polizza RC 2019 e 2020 è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverrà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.3

La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purché iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.
Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria .

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono, per l’appunto, di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.

Ogni qualvolta l’assicurato riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è utile informare il broker (aprire un sinistro) con l’ausilio dei moduli predisposti . Questi sono scaricabili al link di seguito indicato https://www.spepa.it/in-caso-di-sinistro NB: compilare in ogni sua parte: -il modulo di apertura sinistro (per tutti) -il modulo privacy (per tutti) -il modulo di approfondimento (se presente per il 29proprio profilo professionale).

Gli iscritti di quegli ordini, che per motivi non dipendenti dagli iscritti medesimi, non abbiano avuto la possibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno 2020, possono rinnovare o acquistare la copertura assicurativa, fermo il fatto che gli stessi dovranno rinnovare l’iscrizione non appena ne avranno la possibilità.

Il professionista che contrae il virus nel posto di lavoro, deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’Inail. i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

In ogni caso, considerando che la copertura Inail potrebbe non coprire completamente il danno.

L’attività manageriale e di coordinamento è compresa nella copertura  in quanto il contratto della polizza dell’ RC in convenzione cita espressamente che l’attività assicurata è :

Quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza e consulenza”

Il requisito della copertura vale per l’esercizio effettivo della professione, pertanto i pensionati, inoccupati e lavoratori all’estero non sono considerati.

Certo, la polizza FNO, pagata almeno una volta, in caso di quiescenza, mantiene nel tempo (illimitatamente) la copertura per le responsabilità professionali di tutta la carriera professionale.

La risposta è disgiunta nei diversi casi:
– nel primo caso  l’assicurato (colui che ha pagato nel corso dell’anno) che svolge attività volontaria ( es tirocinio volontario), nell’ambito del profilo professionale assicurato, è coperto.
– nel secondo caso bisogna chiarire quale sia lo stato del professionista perché la copertura “postuma” (ultrattività) nel caso del pensionato, vale solo in caso di cessazione completa dell’attività professionale.
Pertanto il pensionato che esercita (anche nel ruolo di volontario) non può avvalersi della copertura assicurativa in regime di ultrattività.

E’ importante chiarire che si tratta di inoccupati chi non hanno mai esercitato ovvero di lavoratori che non hanno precedenti professionali in Italia.
Coloro che , invece si trovano in stato di inoccupazione temporanea ( es:  ho lavorato negli anni scorsi ma ora per tre mesi sono in cerca di lavoro ) ovvero che esercitano all’estero ( es: da  quest’ anno lavoro all’estero) , devono considerare molto seriamente la possibilità di essere raggiunti da una richiesta risarcitoria tardiva rispetto al periodo di esercizio del periodo precedente; in questi casi, se non coperti da assicurazione annuale,  non potranno avvalersi di alcuna protezione perché non rientrano nelle coperture postume (ultrattive) valide solo per coloro che interrompono definitivamente l’esercizio professionale.

Tenuto conto che tale  coinvolgimento avverrà su base volontaria e previa frequentazione del il Corso ISS ID 174F20 “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Lo svolgimento di questa attività inserisce, potenzialmente, delle aree di rischio nuove e ulteriori rispetto a quelle, normalmente, attribuite agli iscritti ai predetti albi che, pertanto, potrebbero trovarsi esposti ad eventuali nuove richieste risarcitorie.
La convenzione assicurativa stipulata dalla FNO TSRM e PSTRP è stata pensata in modo da garantire sempre un’ampia copertura assicurativa. Di conseguenza, è importante sottolineare che per coloro che aderiranno alla iniziativa secondo le modalità indicate nell’accordo abbiamo ottenuto una specifica estensione dell’operatività della polizza anche all’attività di vaccinatore.

Sono comprese nelle garanzie di polizza, le tecniche osteopatiche e le manipolazioni ad alta velocità, in quanto rientranti nella “attività prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento” propria della professione di Fisioterapista.

Si evidenzia che le società tra professionisti (STP) devono essere dotate di una idonea ed autonoma polizza per la responsabilità professionale che risponda ai requisiti minimi previsti dalla legge n. 24/2017 (retroattività decennale ed ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell’attività che includa il periodo di retroattività della copertura, estensibile agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta). Sul punto si sottolinea che l’Ordine non può iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP se il relativo atto costitutivo non prevede l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Le polizze stipulate dalla Società non sostituiscono quelle dei singoli professionisti.

La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.

La formazione ECM serve ai professionisti della salute per mantenersi sempre aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

 

Accedi o Registrati al seguente link Co.Ge.A.P.S.

 

  • Deve essere recente (non più di 3 mesi) e a colori
  • Deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti
  • Deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle
  • Non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
  • Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc..). Inoltre il viso deve essere ripreso frontalmente e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo
  • La testa deve essere centrata verticalmente
  • L’espressione deve essere neutra ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.
  • Non devono essere presenti ombre sul viso o sullo sfondo
  • Gli occhi non devono essere coperti da capelli
  • Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili
  • Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici. In ogni caso il volto deve essere mostrato chiaramente

Si consiglia di scattare la foto direttamente dalla propria webcam. Il caricamento andrà sempre a buon fine, ma nel caso in cui la foto non rispettasse le caratteristiche sopraindicate potrebbe non esserci il riconoscimento visivo per le assemblee online.

 

 

Accedi alla tua area riservata e troverai nella schermata di presentazione la voce “Inserisci la tua foto tessera”, potrai caricarla per mezzo del tasto “scegli file”.

 

  • La formazione continua in medicina (ECM) costituisce un diritto ed un dovere del professionista.
  • I crediti ECM sono il criterio con cui viene valutata la formazione continua in medicina in termini di impegno e tempo che ogni professionista dedica al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità
  • L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regioni/Province Autonome) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO:  MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA

L’obbligo di formazione continua in medicina ricade su tutti i professionisti sanitari siano essi dipendenti (con qualsiasi tipologia contrattuale) o liberi professionisti

L’obbligo formativo parte dall’anno successivo a quello di iscrizione all’ordine

Decorre sempre dall’anno successivo a quello di iscrizione (da tenere presente che se ci si iscrive al 1 gennaio 2026 o al 31 dicembre 2026 il calcolo dei crediti parte ugualmente dal 1gennaio 2027).

I crediti antecedenti all’iscrizione all’ordine rimangono conservati all’interno dell’anagrafica Co.Ge.A.P.S.  Entrando nel proprio profilo è possibile, su base volontaria, modificare l’inizio del calcolo del proprio debito formativo passando dalla data di iscrizione all’ordine a quella di abilitazione alla professione. Questa azione permetterà di recuperare i crediti a partire dall’inizio del programma ECM; ovviamente assieme ai crediti acquisti diventeranno visibili anche gli eventuali debiti formativi non compensati. Questa opzione può essere effettuata una sola volta ed è irreversibile.

SI

l’obbligo di formazione continua è legato all’iscrizione all’Albo e non all’esercizio attivo della professione. Finché si è iscritti all’Ordine si è soggetti all’obbligo ECM anche se non si esercita la professione.

Fanno eccezione i pensionati che non esercitano più o che svolgono solo attività occasionale (prestazione saltuaria, non continuativa e senza vincolo di subordinazione, che non deve superare il limite di 5000 euro netti l’anno). L’esenzione è automatica per i pensionati sopra i 70 anni, mentre per chi ha meno di 70 anni va richiesta tramite il portale Co.Ge.A.P.S.

In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.

 

In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.

 

Nel caso in cui il professionista si cancelli e si riscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.

NO

Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione; la storia formativa del professionista rimane presente in Co.Ge.A.P.S. a partire dalla data di prima iscrizione.

150 per triennio. I 150 per triennio in proporzione a quando l’obbligo formativo inizia nel triennio. Prendendo ad esempio il triennio attuale che va dal 2026-2028:

-per un iscritto nel 2025 l’obbligo inizierà nel 2026 e sarà di 150 crediti per il triennio (50 crediti per anno).

-per un iscritto nel 2026 l’obbligo inizierà nel 2027 e sarà di 100 crediti per il triennio (2/3 di 150 crediti)

-per un iscritto nel 2027 l’obbligo inizierà nel 2028 e sarà di 50 crediti per il triennio (1/3 di 150 crediti).

NO

saranno visibili nel proprio profilo Co.Ge.A.P.S. con la scritta che chiarisce che non saranno utilizzabili per il computo dei crediti

NO

per l’assolvimento dell’obbligo formativo è infatti necessario avere acquisito il 100% dei crediti dovuti per il triennio

Diversamente è prevista una percentuale minima di almeno il 70% del monte crediti triennale per essere al riparo dalla potestà dell’assicurazione professionale di negare al professionista la copertura per il risarcimento in caso di danni causati a terzi durante l’esercizio professionale, anche se la polizza è attiva.

Non essere in regola con i crediti ECM di fatto rappresenta un illecito disciplinare e può pertanto fare incorrere in sanzioni da parte dell’Ordine che vanno dal semplice avvertimento e, nei casi estremi, alla sospensione dall’albo e quindi alla impossibilità di esercitare la professione.

L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale, in caso di inadempienza può avere un impatto sugli avanzamenti di carriera, la valutazione nei concorsi.

Il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale ha introdotto, tra le altre cose, un legame tra formazione e polizze assicurative che si potrebbe tradurrebbe in forme di penalizzazioni, un adeguamento del premio in relazione all’aver assolto o meno l’obbligo formativo triennale. Dal 2026 il requisito minimo richiesto per l’operatività/efficacia della polizza RC professionale dei sanitari è la soglia del 70% dei crediti ECM previsti per il triennio 2023-2025.Il mancato rispetto della soglia rende la copertura inefficace in caso di sinistro.

Ogni professionista sanitario può monitorare la propria situazione tramite l’accesso al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) attraverso il proprio SPID/CIE

La piattaforma Co.Ge.A.P.S. consente l’inserimento da parte degli iscritti di:

-crediti individuali

-crediti mancanti

-spostamento dei crediti da un triennio all’altro (solo quando espressamente consentito dalle delibere della commissione nazionale ECM )

-richieste di esonero e esenzione

-creazione dossier formativo

-modifica dell’inizio dell’obbligo formativo

Almeno il 40% (fino al massimo del 100%) dei crediti devono essere acquisiti tramite corsi in presenza e online ECM erogati da provider nazionali/regionali.

Fino ad un massimo del 60% possono essere acquisiti con le altre modalità permesse: docenze/tutoring in corsi accreditati ECM; formazione individuale (Tutoraggio Individuale studenti; Pubblicazioni Scientifiche; Crediti Esteri; partecipazione a studi e ricerche; corsi obbligatori per attività di ricerca, autoformazione). L’autoformazione non può superare il 20% dei crediti dovuti per il triennio.

Limite massimo di 1/3 del fabbisogno formativo triennale acquisito da eventi a quali il professionista partecipa come reclutato da parte di un’azienda o da eventi sponsorizzati o da eventi sponsorizzati e reclutati.

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.

SI

Non c’è limite  all’acquisizione dei crediti per le nostre professioni attraverso la formazione a distanza (FAD).

I crediti si possono ottenere attraverso tutte le tipologie di erogazione previste dalla normativa (RES: eventi residenziali; FAD: formazione a distanza; FSC: formazione sul campo; BLENDED: apprendimento/formazione mista che integra tipologie formative differenti)

NO

i crediti possono essere maturati in modo flessibile entro il triennio (distribuiti nei tre anni ma anche ottenuti in un unico anno)

SI,

i TSRM hanno l’obbligo di acquisire crediti specifici in materia di radioprotezione nella misura di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. La percentuale va calcolata sull’obbligo formativo individuale dovuto per il triennio (per un professionista che ha un’obbligo di 150 sarà di 15 crediti, nel caso di un obbligo ridotto ,ad es. per dossier formativo individuale, a 110 crediti sarà di 11 crediti).

Entro un limite massimo del 50%, arrotondato a unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio.

SI

esistono esenzioni ed esoneri dall’obbligo ECM e riduzioni di crediti straordinarie per i professionisti di zone in cui si sono verificate calamità naturali (terremoti,alluvioni…)

L’Esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi  di esonero (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Laurea triennale in altra disciplina, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno

-Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni l’esonero è attribuito all’anno di maggiore frequenza. Al professionista sanitario viene comunque concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione a condizione che la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno tre mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento degli esoneri è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esonero.

L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM. Partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi di esenzione (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Congedo maternità e paternità;

-Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;

-Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;

-Assenza per malattia;

– Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

-Distacco per motivi sindacali;

-Missioni militari o umanitarie all’estero;

-Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

 

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall’attività professionale (sia in forma di dipendenza che di libera professione) e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3  dell’obbligo formativo. Per inserire una esenzione accedere alla propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. , andare nella sezione “Esoneri ed esenzioni”. Selezionare il tipo di esenzione, l’anno di riferimento e compilare la richiesta con i dati relativi al periodo di inabilità.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento delle esenzioni è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esenzione.

NO

La regola è che i crediti in eccesso non vengono spostati al triennio successivo.

Qualsiasi spostamento di crediti deve essere autorizzato da una delibera della CNFC. Finora le delibere sono sempre state fatte per sanare con i crediti in eccesso di un triennio le carenze dei trienni precedenti e mai per spostare i  crediti in eccesso ai trienni seguenti.

NO

Il provider stesso comunicherà il conseguimento dei crediti del professionista al Co.Ge.A.P.S.

Il provider ha 90 giorni di tempo dalla data di fine evento per comunicare al Co.Ge.A.P.S. i crediti acquisiti dal professionista.

Per le FAD i 90 gg decorrono dalla data di scadenza del corso. (ES. Se si segue una FAD e si fa il test di valutazione a febbraio  2025 ma il corso termina a gennaio 2026, i crediti saranno visibili in Co.Ge:A.P.S. entro aprile 2026 conteggiati per l’anno 2025; se si fa il test di valutazione finale a gennaio 2026 , i crediti saranno visibili sempre con la stessa tempistica ma conteggiati per l’anno 2026.)

Se scaduti i 90gg non è ancora presente nel proprio profilo è possibile inserirlo in autonomia  andando nel portale  Co.Ge-A.P.S. alla voce crediti mancanti.

NO. Per l’attività di docenza ai corsi di laurea non sono riconosciuti crediti ECM

NO

CFU (Crediti Formativi Universitari ed ECM (Educazione Continua in Medicina) non sono la stessa cosa, i primi riguardano il percorso universitario, i secondi sono obbligatori per l’aggiornamento professionale dei sanitari già formati e abilitati.

I CFU non possono essere trasformati in ECM.
In generale i corsi universitari che rilasciano CFU non possono essere considerati utili ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM ma danno diritto all’esonero. I corsi di formazione post base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo come Master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno, danno diritto all’esonero dall’intero obbligo formativo individuale annuale ECM per la durata legale del corso. Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell’esonero verrà valorizzato l’anno di maggior impegno (frequenza).

La frequenza di corsi universitari diversi dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese per il periodo di svolgimento del corso.
Una volta che sarà stata ultimata la frequenza del master/corso, si dovrà inoltrare la richiesta di esonero al Co.Ge.A.P.S.

A chi svolge attività di docenze/relazioni a eventi residenziali, docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD, preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD, è attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione – 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione.

Il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale (ES: 90 crediti formativi su 150).

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative approvate dalla Commissione nazionale ECM e non erogate da provider  Tali attività possono consistere in: pubblicazioni scientifiche, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero, attività di autoformazione, partecipazione a studi e ricerche. I crediti acquisiti mediante formazione individuale non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto che in questo 60% devono rientrare anche gli eventuali crediti acquisiti con le docenze ai corsi ECM e fermo restando il limite massimo del 20% per l’autoformazione.

Per inserire i crediti individuali è necessario accedere al proprio profilo Co.Ge:A.P.S. alla voce crediti individuali.

L’inserimento dei crediti derivanti da formazione individuale è possibile entro il termine massimo del triennio successivo a quello in cui sono stati maturati i crediti.

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome), 1 credito (altro nome).

La domanda di riconoscimento va fatta sempre sul portale Co.Ge.A.P.S. inserendo i dati e i moduli che vengono richiesti  (nell’autocertificazione sottoscritta dovrà risultare l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo d Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione).

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea triennale, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 Ottobre 2004 n.270 e successive modifiche ed integrazioni), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività (sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito). La domanda va fatta sempre attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche  , di capitoli di libri e di monografie,partecipazione ad eventi pertinenti alla professione ma non accreditati ECM. Il numero complessivo di crediti per autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando i crediti maturati sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista Il numero dei crediti da attribuire  corrisponde a 1 credito ECM per ogni ora di studio/impegno).

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella lista  degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Sezione V della CNFC valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di formazione NON è possibile attribuire crediti formativi.

È facoltà della Commissione nazionale ECM dare dei bonus per situazioni straordinarie come è stato per la pandemia Covid 19 o come premialità straordinaria.

Ma  è possibile normalmente ottenere dei bonus di crediti attraverso due strumenti facoltativi: dossier formativo individuale e di gruppo.

  • Dossier formativo di gruppo DFG: 30 crediti di bonus per la costruzione,20 crediti di bonus per la realizzazione
  • Dossier formativo individuale bonus DFI : 40 crediti di bonus per la costruzione, 30 crediti di bonus per la realizzazione

Il DFG può essere costruito dalle Aziende Sanitarie pubbliche e private, dagli Ordini e dalle rispettive Federazioni nazionali. E’ l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende, Ordini, e Federazioni nazionali. Il DF di gruppo è un’opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

DFI viene costruito direttamente dal singolo professionista sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Ogni iscritto può creare entrando in Co.Ge.A.P.S.  un dossier formativo individuale  attraverso la creazione di un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno.

La costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo è consentita unicamente nel primo e secondo anno del triennio (ES: per il triennio in 2026-2028quindi è permesso nel 2026 e 2027)

Il professionista dovrà indicare la percentuale della formazione da svolgere per ogni macro-area di formazione:

  • sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività in cui si troveranno gli obiettivi tecnico-professionali che consentono la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza
  • sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie in cui si troveranno gli obiettivi di processo che consentono la programmazione di eventi destinati ad operatori ed equipe che operano in un determinato segmento di produzione

sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e  nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari in cui si trovano gli obiettivi di sistema che consentono la programmazione di eventi interprofessionali destinati a tutti gli operatori

La  somma delle percentuali indicate per ciascuna delle 3 macro-aree dovrà dare un totale di 100%).Per fare questo sceglierà fino ad un massimo di 10 obiettivi selezionandoli  all’interno degli elenchi compresi in ogni macroarea :

  • obiettivi tecnico-professionali
  • obiettivi di processo
  • obiettivi di sistema

Tenendo presente che ogni macroarea dovrà essere rappresentata percentualmente e quindi non potrà avere meno del 10% corrispondente alla selezione di n. 1 obiettivo

La sola costruzione del dossier permette una riduzione di 40 crediti per il triennio in cui si costruisce

Ulteriori 30 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora sia raggiunta la congruità (congruità del Dossier con la professione esercitata); e la coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

La valutazione di coerenza tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato viene effettuata per aree (obiettivi tecnico-professionali, obiettivi di processo, obiettivi di sistema) e non per obiettivi formativi specifici.

Il dossier formativo (DF) individuale e quello di gruppo sono entrambi strumenti per la pianificazione e il monitoraggio ECM .La partecipazione al dossier di gruppo consente in ogni caso di presentare il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) ma non sono cumulabili tra loro ai fini del bonus crediti. Se un professionista costruisce entrambi, ed entrami soddisfano i requisiti di coerenza il sistema riconosce il bonus maggiore senza sommare i bonus.

Il professionista sanitario potrà avere quindi più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale (DFI e  uno o più DFG ) ma gli sarà applicato solo il bonus relativo al dossier formativo a lui più favorevole (solitamente quello del DFI).

Non si riceveranno i bonus aggiuntivi nel triennio successivo ma si conservano quelli ottenuti per la costruzione

Il dossier viene aggiornato: il periodo di esonero va registrato online sul portale CO.Ge.A.P.S.. Una volta validato, il conteggio dei crediti necessari nel dossier individuale verrà automaticamente aggiornato, mostrando un totale richiesto inferiore per quel triennio.

Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto

Per recuperare i crediti mancanti dei trienni 2014-2016; 2017-2019; 2020-2022 la delibera 1/2025 della commissione ECM ne permette il recupero fino al 31 dicembre 2028 attraverso due modalità:

  1. a) crediti in eccesso. Per i professionisti con crediti in eccesso in almeno un triennio ECM questi saranno automaticamente ricollocati dal Co.Ge.A.P.S. dove sono presenti dei debiti;
  2. b) crediti compensativi. Per i professionisti senza crediti in eccesso i crediti mancanti dovranno essere recuperare tramite crediti compensativi ottenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Con delibera 7/2026 si è disposto che i crediti acquisiti a seguito di partecipazione ad eventi formativi ECM da parte di professionisti sanitari in quiescenza che beneficiano dell’esenzione dell’obbligo ECM sono automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti pregressi.

Il decreto milleproroghe 2026 proroga per il triennio formativo 2023-2025 l’assolvimento dei crediti ECM al 31 dicembre 2028 (in attesa di delibera della CNFC)

 

Per la definizione delle posizioni ECM nei trienni 2014/16,2017/2019,2020/2022 è possibile fino al 31 dicembre 2026 inserire all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. richieste di esonero, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale, relativi ai trienni indicati. Decorso il termine non saranno più disponibili le funzioni informatiche per integrare la propria posizione.

Il corso deve riportare il codice identificativo composto da 2 numeri divisi da un trattino: il primo identifica il numero di accreditamento del provider, il secondo quello specifico dell’evento.

Si può verificare l’accreditamento e i dati di un evento direttamente sulla banca dati sul sito di Agenas.

Ogni operatore ha il compito di tenere il conto dei crediti acquisiti ed è sua responsabilità il raggiungimento della quota prevista triennale.

La verifica dei crediti formativi spetta all’Ordine che utilizza i dati presenti nell’anagrafe ECM del Co.Ge.A.P.S.- Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere i seguenti documenti:

  1. a) Attestato di Partecipazione al Programma ECM
  2. b) Certificato di Completo Soddisfacimento dell’Obbligo Formativo

Qualora i crediti acquisiti non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio verrà conferito un attestato di partecipazione al programma ECM che contiene esclusivamente il numero di crediti acquisiti.

La certificazione intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni. La certificazione della formazione triennale ECM, previa verifica dei dati presenti su Co.Ge.A.P.S.viene rilasciata dall’Ordine  esclusivamente su richiesta del professionista sanitario in regola con l’obbligo formativo.

Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio con crediti conformi alle regole. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo con crediti conformi alle regole  non consente di ottenere la certificazione ECM di conformità anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti pari o superiore a quanto previsto  dall’obbligo formativo ( es. non avere almeno il 40% di crediti acquisiti come discente a corsi accreditati ECM ) .

Entrambi i documenti (attestazione e/o certificazione)  possono essere rilasciati a partire dal 1 aprile dell’anno successivo alla chiusura del triennio .