• La formazione continua in medicina (ECM) costituisce un diritto ed un dovere del professionista.
  • I crediti ECM sono il criterio con cui viene valutata la formazione continua in medicina in termini di impegno e tempo che ogni professionista dedica al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità
  • L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regioni/Province Autonome) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO:  MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA

VIDEO DIDATTICO – DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE

L’obbligo di formazione continua in medicina ricade su tutti i professionisti sanitari siano essi dipendenti (con qualsiasi tipologia contrattuale) o liberi professionisti

L’obbligo formativo parte dall’anno successivo a quello di iscrizione all’ordine

Decorre sempre dall’anno successivo a quello di iscrizione (da tenere presente che se ci si iscrive al 1 gennaio 2026 o al 31 dicembre 2026 il calcolo dei crediti parte ugualmente dal 1 gennaio 2027).

I crediti antecedenti all’iscrizione all’ordine rimangono conservati all’interno dell’anagrafica Co.Ge.A.P.S.  Entrando nel proprio profilo è possibile, su base volontaria, modificare l’inizio del calcolo del proprio debito formativo passando dalla data di iscrizione all’ordine a quella di abilitazione alla professione. Questa azione permetterà di recuperare i crediti a partire dall’inizio del programma ECM; ovviamente assieme ai crediti acquisti diventeranno visibili anche gli eventuali debiti formativi non compensati. Questa opzione può essere effettuata una sola volta ed è irreversibile.

SI

l’obbligo di formazione continua è legato all’iscrizione all’Albo e non all’esercizio attivo della professione. Finché si è iscritti all’Ordine si è soggetti all’obbligo ECM anche se non si esercita la professione.

Fanno eccezione i pensionati che non esercitano più o che svolgono solo attività occasionale (prestazione saltuaria, non continuativa e senza vincolo di subordinazione, che non deve superare il limite di 5000 euro netti l’anno). L’esenzione è automatica per i pensionati sopra i 70 anni, mentre per chi ha meno di 70 anni va richiesta tramite il portale Co.Ge.A.P.S.

In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.

 

In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.

 

Nel caso in cui il professionista si cancelli e si riscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.

NO

Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione; la storia formativa del professionista rimane presente in Co.Ge.A.P.S. a partire dalla data di prima iscrizione.

150 per triennio. I 150 per triennio in proporzione a quando l’obbligo formativo inizia nel triennio. Prendendo ad esempio il triennio attuale che va dal 2026-2028:

-per un iscritto nel 2025 l’obbligo inizierà nel 2026 e sarà di 150 crediti per il triennio (50 crediti per anno).

-per un iscritto nel 2026 l’obbligo inizierà nel 2027 e sarà di 100 crediti per il triennio (2/3 di 150 crediti)

-per un iscritto nel 2027 l’obbligo inizierà nel 2028 e sarà di 50 crediti per il triennio (1/3 di 150 crediti).

NO

saranno visibili nel proprio profilo Co.Ge.A.P.S. con la scritta che chiarisce che non saranno utilizzabili per il computo dei crediti

NO

per l’assolvimento dell’obbligo formativo è infatti necessario avere acquisito il 100% dei crediti dovuti per il triennio

Diversamente è prevista una percentuale minima di almeno il 70% del monte crediti triennale per essere al riparo dalla potestà dell’assicurazione professionale di negare al professionista la copertura per il risarcimento in caso di danni causati a terzi durante l’esercizio professionale, anche se la polizza è attiva.

Non essere in regola con i crediti ECM di fatto rappresenta un illecito disciplinare e può pertanto fare incorrere in sanzioni da parte dell’Ordine che vanno dal semplice avvertimento e, nei casi estremi, alla sospensione dall’albo e quindi alla impossibilità di esercitare la professione.

L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale, in caso di inadempienza può avere un impatto sugli avanzamenti di carriera, la valutazione nei concorsi.

Il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale ha introdotto, tra le altre cose, un legame tra formazione e polizze assicurative che si potrebbe tradurrebbe in forme di penalizzazioni, un adeguamento del premio in relazione all’aver assolto o meno l’obbligo formativo triennale. Dal 2026 il requisito minimo richiesto per l’operatività/efficacia della polizza RC professionale dei sanitari è la soglia del 70% dei crediti ECM previsti per il triennio 2023-2025.Il mancato rispetto della soglia rende la copertura inefficace in caso di sinistro.

Ogni professionista sanitario può monitorare la propria situazione tramite l’accesso al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) attraverso il proprio SPID/CIE

La piattaforma Co.Ge.A.P.S. consente l’inserimento da parte degli iscritti di:

-crediti individuali

-crediti mancanti

-spostamento dei crediti da un triennio all’altro (solo quando espressamente consentito dalle delibere della commissione nazionale ECM )

-richieste di esonero e esenzione

-creazione dossier formativo

-modifica dell’inizio dell’obbligo formativo

Almeno il 40% (fino al massimo del 100%) dei crediti devono essere acquisiti tramite corsi in presenza e online ECM erogati da provider nazionali/regionali.

Fino ad un massimo del 60% possono essere acquisiti con le altre modalità permesse: docenze/tutoring in corsi accreditati ECM; formazione individuale (Tutoraggio Individuale studenti; Pubblicazioni Scientifiche; Crediti Esteri; partecipazione a studi e ricerche; corsi obbligatori per attività di ricerca, autoformazione). L’autoformazione non può superare il 20% dei crediti dovuti per il triennio.

Limite massimo di 1/3 del fabbisogno formativo triennale acquisito da eventi a quali il professionista partecipa come reclutato da parte di un’azienda o da eventi sponsorizzati o da eventi sponsorizzati e reclutati.

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.

SI

Non c’è limite  all’acquisizione dei crediti per le nostre professioni attraverso la formazione a distanza (FAD).

I crediti si possono ottenere attraverso tutte le tipologie di erogazione previste dalla normativa (RES: eventi residenziali; FAD: formazione a distanza; FSC: formazione sul campo; BLENDED: apprendimento/formazione mista che integra tipologie formative differenti)

NO

i crediti possono essere maturati in modo flessibile entro il triennio (distribuiti nei tre anni ma anche ottenuti in un unico anno)

SI,

i TSRM hanno l’obbligo di acquisire crediti specifici in materia di radioprotezione nella misura di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. La percentuale va calcolata sull’obbligo formativo individuale dovuto per il triennio (per un professionista che ha un’obbligo di 150 sarà di 15 crediti, nel caso di un obbligo ridotto ,ad es. per dossier formativo individuale, a 110 crediti sarà di 11 crediti).

Entro un limite massimo del 50%, arrotondato a unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio.

SI

esistono esenzioni ed esoneri dall’obbligo ECM e riduzioni di crediti straordinarie per i professionisti di zone in cui si sono verificate calamità naturali (terremoti, alluvioni …)

L’Esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi  di esonero (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Laurea triennale in altra disciplina, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno

-Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni l’esonero è attribuito all’anno di maggiore frequenza. Al professionista sanitario viene comunque concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione a condizione che la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno tre mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento degli esoneri è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esonero.

L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM. Partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi di esenzione (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Congedo maternità e paternità;

-Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;

-Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;

-Assenza per malattia;

– Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

-Distacco per motivi sindacali;

-Missioni militari o umanitarie all’estero;

-Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

 

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall’attività professionale (sia in forma di dipendenza che di libera professione) e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3  dell’obbligo formativo. Per inserire una esenzione accedere alla propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. , andare nella sezione “Esoneri ed esenzioni”. Selezionare il tipo di esenzione, l’anno di riferimento e compilare la richiesta con i dati relativi al periodo di inabilità.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento delle esenzioni è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esenzione.

NO

La regola è che i crediti in eccesso non vengono spostati al triennio successivo.

Qualsiasi spostamento di crediti deve essere autorizzato da una delibera della CNFC. Finora le delibere sono sempre state fatte per sanare con i crediti in eccesso di un triennio le carenze dei trienni precedenti e mai per spostare i  crediti in eccesso ai trienni seguenti.

NO

Il provider stesso comunicherà il conseguimento dei crediti del professionista al Co.Ge.A.P.S.

Il provider ha 90 giorni di tempo dalla data di fine evento per comunicare al Co.Ge.A.P.S. i crediti acquisiti dal professionista.

Per le FAD i 90 gg decorrono dalla data di scadenza del corso. (ES. Se si segue una FAD e si fa il test di valutazione a febbraio  2025 ma il corso termina a gennaio 2026, i crediti saranno visibili in Co.Ge:A.P.S. entro aprile 2026 conteggiati per l’anno 2025; se si fa il test di valutazione finale a gennaio 2026 , i crediti saranno visibili sempre con la stessa tempistica ma conteggiati per l’anno 2026.)

Se scaduti i 90gg non è ancora presente nel proprio profilo è possibile inserirlo in autonomia  andando nel portale  Co.Ge-A.P.S. alla voce crediti mancanti.

NO.

Per l’attività di docenza ai corsi di laurea non sono riconosciuti crediti ECM

NO

CFU (Crediti Formativi Universitari ed ECM (Educazione Continua in Medicina) non sono la stessa cosa, i primi riguardano il percorso universitario, i secondi sono obbligatori per l’aggiornamento professionale dei sanitari già formati e abilitati.

I CFU non possono essere trasformati in ECM.
In generale i corsi universitari che rilasciano CFU non possono essere considerati utili ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM ma danno diritto all’esonero. I corsi di formazione post base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo come Master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno, danno diritto all’esonero dall’intero obbligo formativo individuale annuale ECM per la durata legale del corso. Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell’esonero verrà valorizzato l’anno di maggior impegno (frequenza).

La frequenza di corsi universitari diversi dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese per il periodo di svolgimento del corso.
Una volta che sarà stata ultimata la frequenza del master/corso, si dovrà inoltrare la richiesta di esonero al Co.Ge.A.P.S.

A chi svolge attività di docenze/relazioni a eventi residenziali, docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD, preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD, è attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione – 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione.

Il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale (ES: 90 crediti formativi su 150).

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative approvate dalla Commissione nazionale ECM e non erogate da provider  Tali attività possono consistere in: pubblicazioni scientifiche, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero, attività di autoformazione, partecipazione a studi e ricerche. I crediti acquisiti mediante formazione individuale non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto che in questo 60% devono rientrare anche gli eventuali crediti acquisiti con le docenze ai corsi ECM e fermo restando il limite massimo del 20% per l’autoformazione.

Per inserire i crediti individuali è necessario accedere al proprio profilo Co.Ge:A.P.S. alla voce crediti individuali.

L’inserimento dei crediti derivanti da formazione individuale è possibile entro il termine massimo del triennio successivo a quello in cui sono stati maturati i crediti.

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome), 1 credito (altro nome).

La domanda di riconoscimento va fatta sempre sul portale Co.Ge.A.P.S. inserendo i dati e i moduli che vengono richiesti  (nell’autocertificazione sottoscritta dovrà risultare l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo d Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione).

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea triennale, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 Ottobre 2004 n.270 e successive modifiche ed integrazioni), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività (sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito). La domanda va fatta sempre attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche  , di capitoli di libri e di monografie,partecipazione ad eventi pertinenti alla professione ma non accreditati ECM. Il numero complessivo di crediti per autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando i crediti maturati sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista Il numero dei crediti da attribuire  corrisponde a 1 credito ECM per ogni ora di studio/impegno).

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella lista  degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Sezione V della CNFC valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di formazione NON è possibile attribuire crediti formativi.

È facoltà della Commissione nazionale ECM dare dei bonus per situazioni straordinarie come è stato per la pandemia Covid 19 o come premialità straordinaria.

Ma  è possibile normalmente ottenere dei bonus di crediti attraverso due strumenti facoltativi: dossier formativo individuale e di gruppo.

  • Dossier formativo di gruppo DFG: 30 crediti di bonus per la costruzione,20 crediti di bonus per la realizzazione
  • Dossier formativo individuale bonus DFI : 40 crediti di bonus per la costruzione, 30 crediti di bonus per la realizzazione

Il DFG può essere costruito dalle Aziende Sanitarie pubbliche e private, dagli Ordini e dalle rispettive Federazioni nazionali. E’ l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende, Ordini, e Federazioni nazionali. Il DF di gruppo è un’opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

DFI viene costruito direttamente dal singolo professionista sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Ogni iscritto può creare entrando in Co.Ge.A.P.S.  un dossier formativo individuale  attraverso la creazione di un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno.

La costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo è consentita unicamente nel primo e secondo anno del triennio (ES: per il triennio in 2026-2028quindi è permesso nel 2026 e 2027)

Il professionista dovrà indicare la percentuale della formazione da svolgere per ogni macro-area di formazione:

  • sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività in cui si troveranno gli obiettivi tecnico-professionali che consentono la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza
  • sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie in cui si troveranno gli obiettivi di processo che consentono la programmazione di eventi destinati ad operatori ed equipe che operano in un determinato segmento di produzione

sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e  nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari in cui si trovano gli obiettivi di sistema che consentono la programmazione di eventi interprofessionali destinati a tutti gli operatori

La  somma delle percentuali indicate per ciascuna delle 3 macro-aree dovrà dare un totale di 100%).Per fare questo sceglierà fino ad un massimo di 10 obiettivi selezionandoli  all’interno degli elenchi compresi in ogni macroarea :

  • obiettivi tecnico-professionali
  • obiettivi di processo
  • obiettivi di sistema

Tenendo presente che ogni macroarea dovrà essere rappresentata percentualmente e quindi non potrà avere meno del 10% corrispondente alla selezione di n. 1 obiettivo

La sola costruzione del dossier permette una riduzione di 40 crediti per il triennio in cui si costruisce

Ulteriori 30 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora sia raggiunta la congruità (congruità del Dossier con la professione esercitata); e la coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

La valutazione di coerenza tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato viene effettuata per aree (obiettivi tecnico-professionali, obiettivi di processo, obiettivi di sistema) e non per obiettivi formativi specifici.

Il dossier formativo (DF) individuale e quello di gruppo sono entrambi strumenti per la pianificazione e il monitoraggio ECM .La partecipazione al dossier di gruppo consente in ogni caso di presentare il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) ma non sono cumulabili tra loro ai fini del bonus crediti. Se un professionista costruisce entrambi, ed entrami soddisfano i requisiti di coerenza il sistema riconosce il bonus maggiore senza sommare i bonus.

Il professionista sanitario potrà avere quindi più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale (DFI e  uno o più DFG ) ma gli sarà applicato solo il bonus relativo al dossier formativo a lui più favorevole (solitamente quello del DFI).

Non si riceveranno i bonus aggiuntivi nel triennio successivo ma si conservano quelli ottenuti per la costruzione

Il dossier viene aggiornato: il periodo di esonero va registrato online sul portale CO.Ge.A.P.S.. Una volta validato, il conteggio dei crediti necessari nel dossier individuale verrà automaticamente aggiornato, mostrando un totale richiesto inferiore per quel triennio.

Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto

Per recuperare i crediti mancanti dei trienni 2014-2016; 2017-2019; 2020-2022 la delibera 1/2025 della commissione ECM ne permette il recupero fino al 31 dicembre 2028 attraverso due modalità:

  1. a) crediti in eccesso. Per i professionisti con crediti in eccesso in almeno un triennio ECM questi saranno automaticamente ricollocati dal Co.Ge.A.P.S. dove sono presenti dei debiti;
  2. b) crediti compensativi. Per i professionisti senza crediti in eccesso i crediti mancanti dovranno essere recuperare tramite crediti compensativi ottenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Con delibera 7/2026 si è disposto che i crediti acquisiti a seguito di partecipazione ad eventi formativi ECM da parte di professionisti sanitari in quiescenza che beneficiano dell’esenzione dell’obbligo ECM sono automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti pregressi.

Il decreto milleproroghe 2026 proroga per il triennio formativo 2023-2025 l’assolvimento dei crediti ECM al 31 dicembre 2028 (in attesa di delibera della CNFC)

 

Per la definizione delle posizioni ECM nei trienni 2014/16,2017/2019,2020/2022 è possibile fino al 31 dicembre 2026 inserire all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. richieste di esonero, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale, relativi ai trienni indicati. Decorso il termine non saranno più disponibili le funzioni informatiche per integrare la propria posizione.

Il corso deve riportare il codice identificativo composto da 2 numeri divisi da un trattino: il primo identifica il numero di accreditamento del provider, il secondo quello specifico dell’evento.

Si può verificare l’accreditamento e i dati di un evento direttamente sulla banca dati sul sito di Agenas.

Ogni operatore ha il compito di tenere il conto dei crediti acquisiti ed è sua responsabilità il raggiungimento della quota prevista triennale.

La verifica dei crediti formativi spetta all’Ordine che utilizza i dati presenti nell’anagrafe ECM del Co.Ge.A.P.S.- Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere i seguenti documenti:

  1. a) Attestato di Partecipazione al Programma ECM
  2. b) Certificato di Completo Soddisfacimento dell’Obbligo Formativo

Qualora i crediti acquisiti non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio verrà conferito un attestato di partecipazione al programma ECM che contiene esclusivamente il numero di crediti acquisiti.

La certificazione intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni. La certificazione della formazione triennale ECM, previa verifica dei dati presenti su Co.Ge.A.P.S.viene rilasciata dall’Ordine  esclusivamente su richiesta del professionista sanitario in regola con l’obbligo formativo.

Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio con crediti conformi alle regole. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo con crediti conformi alle regole  non consente di ottenere la certificazione ECM di conformità anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti pari o superiore a quanto previsto  dall’obbligo formativo ( es. non avere almeno il 40% di crediti acquisiti come discente a corsi accreditati ECM ) .

Entrambi i documenti (attestazione e/o certificazione)  possono essere rilasciati a partire dal 1 aprile dell’anno successivo alla chiusura del triennio .