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È possibile fare parte sia di un DGF che di un DFI?

Il dossier formativo (DF) individuale e quello di gruppo sono entrambi strumenti per la pianificazione e il monitoraggio ECM .La partecipazione al dossier di gruppo consente in ogni caso di presentare il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) ma non sono cumulabili tra loro ai fini del bonus crediti. Se un professionista costruisce entrambi, ed entrami soddisfano i requisiti di coerenza il sistema riconosce il bonus maggiore senza sommare i bonus.

Il professionista sanitario potrà avere quindi più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale (DFI e  uno o più DFG ) ma gli sarà applicato solo il bonus relativo al dossier formativo a lui più favorevole (solitamente quello del DFI).

Non si riceveranno i bonus aggiuntivi nel triennio successivo ma si conservano quelli ottenuti per la costruzione

Il dossier viene aggiornato: il periodo di esonero va registrato online sul portale CO.Ge.A.P.S.. Una volta validato, il conteggio dei crediti necessari nel dossier individuale verrà automaticamente aggiornato, mostrando un totale richiesto inferiore per quel triennio.

Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto

Per recuperare i crediti mancanti dei trienni 2014-2016; 2017-2019; 2020-2022 la delibera 1/2025 della commissione ECM ne permette il recupero fino al 31 dicembre 2028 attraverso due modalità:

  1. a) crediti in eccesso. Per i professionisti con crediti in eccesso in almeno un triennio ECM questi saranno automaticamente ricollocati dal Co.Ge.A.P.S. dove sono presenti dei debiti;
  2. b) crediti compensativi. Per i professionisti senza crediti in eccesso i crediti mancanti dovranno essere recuperare tramite crediti compensativi ottenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Con delibera 7/2026 si è disposto che i crediti acquisiti a seguito di partecipazione ad eventi formativi ECM da parte di professionisti sanitari in quiescenza che beneficiano dell’esenzione dell’obbligo ECM sono automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti pregressi.

Il decreto milleproroghe 2026 proroga per il triennio formativo 2023-2025 l’assolvimento dei crediti ECM al 31 dicembre 2028 (in attesa di delibera della CNFC)

 

Per la definizione delle posizioni ECM nei trienni 2014/16,2017/2019,2020/2022 è possibile fino al 31 dicembre 2026 inserire all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. richieste di esonero, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale, relativi ai trienni indicati. Decorso il termine non saranno più disponibili le funzioni informatiche per integrare la propria posizione.

Il corso deve riportare il codice identificativo composto da 2 numeri divisi da un trattino: il primo identifica il numero di accreditamento del provider, il secondo quello specifico dell’evento.

Si può verificare l’accreditamento e i dati di un evento direttamente sulla banca dati sul sito di Agenas.

Ogni operatore ha il compito di tenere il conto dei crediti acquisiti ed è sua responsabilità il raggiungimento della quota prevista triennale.

La verifica dei crediti formativi spetta all’Ordine che utilizza i dati presenti nell’anagrafe ECM del Co.Ge.A.P.S.- Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere i seguenti documenti:

  1. a) Attestato di Partecipazione al Programma ECM
  2. b) Certificato di Completo Soddisfacimento dell’Obbligo Formativo

Qualora i crediti acquisiti non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio verrà conferito un attestato di partecipazione al programma ECM che contiene esclusivamente il numero di crediti acquisiti.

La certificazione intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni. La certificazione della formazione triennale ECM, previa verifica dei dati presenti su Co.Ge.A.P.S.viene rilasciata dall’Ordine  esclusivamente su richiesta del professionista sanitario in regola con l’obbligo formativo.

Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio con crediti conformi alle regole. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo con crediti conformi alle regole  non consente di ottenere la certificazione ECM di conformità anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti pari o superiore a quanto previsto  dall’obbligo formativo ( es. non avere almeno il 40% di crediti acquisiti come discente a corsi accreditati ECM ) .

Entrambi i documenti (attestazione e/o certificazione)  possono essere rilasciati a partire dal 1 aprile dell’anno successivo alla chiusura del triennio .

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