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PREMESSE:

  • La formazione continua in medicina (ECM) costituisce un diritto ed un dovere del professionista.
  • I crediti ECM sono il criterio con cui viene valutata la formazione continua in medicina in termini di impegno e tempo che ogni professionista dedica al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità
  • L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regioni/Province Autonome) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO:  MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA

L’obbligo di formazione continua in medicina ricade su tutti i professionisti sanitari siano essi dipendenti (con qualsiasi tipologia contrattuale) o liberi professionisti

L’obbligo formativo parte dall’anno successivo a quello di iscrizione all’ordine

Decorre sempre dall’anno successivo a quello di iscrizione (da tenere presente che se ci si iscrive al 1 gennaio 2026 o al 31 dicembre 2026 il calcolo dei crediti parte ugualmente dal 1gennaio 2027).

I crediti antecedenti all’iscrizione all’ordine rimangono conservati all’interno dell’anagrafica Co.Ge.A.P.S.  Entrando nel proprio profilo è possibile, su base volontaria, modificare l’inizio del calcolo del proprio debito formativo passando dalla data di iscrizione all’ordine a quella di abilitazione alla professione. Questa azione permetterà di recuperare i crediti a partire dall’inizio del programma ECM; ovviamente assieme ai crediti acquisti diventeranno visibili anche gli eventuali debiti formativi non compensati. Questa opzione può essere effettuata una sola volta ed è irreversibile.

SI

l’obbligo di formazione continua è legato all’iscrizione all’Albo e non all’esercizio attivo della professione. Finché si è iscritti all’Ordine si è soggetti all’obbligo ECM anche se non si esercita la professione.

Fanno eccezione i pensionati che non esercitano più o che svolgono solo attività occasionale (prestazione saltuaria, non continuativa e senza vincolo di subordinazione, che non deve superare il limite di 5000 euro netti l’anno). L’esenzione è automatica per i pensionati sopra i 70 anni, mentre per chi ha meno di 70 anni va richiesta tramite il portale Co.Ge.A.P.S.

In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.

 

In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.

 

Nel caso in cui il professionista si cancelli e si riscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.

NO

Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione; la storia formativa del professionista rimane presente in Co.Ge.A.P.S. a partire dalla data di prima iscrizione.

150 per triennio. I 150 per triennio in proporzione a quando l’obbligo formativo inizia nel triennio. Prendendo ad esempio il triennio attuale che va dal 2026-2028:

-per un iscritto nel 2025 l’obbligo inizierà nel 2026 e sarà di 150 crediti per il triennio (50 crediti per anno).

-per un iscritto nel 2026 l’obbligo inizierà nel 2027 e sarà di 100 crediti per il triennio (2/3 di 150 crediti)

-per un iscritto nel 2027 l’obbligo inizierà nel 2028 e sarà di 50 crediti per il triennio (1/3 di 150 crediti).

NO

saranno visibili nel proprio profilo Co.Ge.A.P.S. con la scritta che chiarisce che non saranno utilizzabili per il computo dei crediti

NO

per l’assolvimento dell’obbligo formativo è infatti necessario avere acquisito il 100% dei crediti dovuti per il triennio

Diversamente è prevista una percentuale minima di almeno il 70% del monte crediti triennale per essere al riparo dalla potestà dell’assicurazione professionale di negare al professionista la copertura per il risarcimento in caso di danni causati a terzi durante l’esercizio professionale, anche se la polizza è attiva.

Non essere in regola con i crediti ECM di fatto rappresenta un illecito disciplinare e può pertanto fare incorrere in sanzioni da parte dell’Ordine che vanno dal semplice avvertimento e, nei casi estremi, alla sospensione dall’albo e quindi alla impossibilità di esercitare la professione.

L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale, in caso di inadempienza può avere un impatto sugli avanzamenti di carriera, la valutazione nei concorsi.

Il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale ha introdotto, tra le altre cose, un legame tra formazione e polizze assicurative che si potrebbe tradurrebbe in forme di penalizzazioni, un adeguamento del premio in relazione all’aver assolto o meno l’obbligo formativo triennale. Dal 2026 il requisito minimo richiesto per l’operatività/efficacia della polizza RC professionale dei sanitari è la soglia del 70% dei crediti ECM previsti per il triennio 2023-2025.Il mancato rispetto della soglia rende la copertura inefficace in caso di sinistro.

Ogni professionista sanitario può monitorare la propria situazione tramite l’accesso al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) attraverso il proprio SPID/CIE

La piattaforma Co.Ge.A.P.S. consente l’inserimento da parte degli iscritti di:

-crediti individuali

-crediti mancanti

-spostamento dei crediti da un triennio all’altro (solo quando espressamente consentito dalle delibere della commissione nazionale ECM )

-richieste di esonero e esenzione

-creazione dossier formativo

-modifica dell’inizio dell’obbligo formativo

Almeno il 40% (fino al massimo del 100%) dei crediti devono essere acquisiti tramite corsi in presenza e online ECM erogati da provider nazionali/regionali.

Fino ad un massimo del 60% possono essere acquisiti con le altre modalità permesse: docenze/tutoring in corsi accreditati ECM; formazione individuale (Tutoraggio Individuale studenti; Pubblicazioni Scientifiche; Crediti Esteri; partecipazione a studi e ricerche; corsi obbligatori per attività di ricerca, autoformazione). L’autoformazione non può superare il 20% dei crediti dovuti per il triennio.

Limite massimo di 1/3 del fabbisogno formativo triennale acquisito da eventi a quali il professionista partecipa come reclutato da parte di un’azienda o da eventi sponsorizzati o da eventi sponsorizzati e reclutati.

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.

SI

Non c’è limite  all’acquisizione dei crediti per le nostre professioni attraverso la formazione a distanza (FAD).

I crediti si possono ottenere attraverso tutte le tipologie di erogazione previste dalla normativa (RES: eventi residenziali; FAD: formazione a distanza; FSC: formazione sul campo; BLENDED: apprendimento/formazione mista che integra tipologie formative differenti)

NO

i crediti possono essere maturati in modo flessibile entro il triennio (distribuiti nei tre anni ma anche ottenuti in un unico anno)

SI,

i TSRM hanno l’obbligo di acquisire crediti specifici in materia di radioprotezione nella misura di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. La percentuale va calcolata sull’obbligo formativo individuale dovuto per il triennio (per un professionista che ha un’obbligo di 150 sarà di 15 crediti, nel caso di un obbligo ridotto ,ad es. per dossier formativo individuale, a 110 crediti sarà di 11 crediti).

Entro un limite massimo del 50%, arrotondato a unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio.

SI

esistono esenzioni ed esoneri dall’obbligo ECM e riduzioni di crediti straordinarie per i professionisti di zone in cui si sono verificate calamità naturali (terremoti,alluvioni…)

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