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In quali casi si può essere esonerati dall’obbligo ECM?

L’Esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi  di esonero (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Laurea triennale in altra disciplina, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno

-Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni l’esonero è attribuito all’anno di maggiore frequenza. Al professionista sanitario viene comunque concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione a condizione che la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno tre mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento degli esoneri è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esonero.

L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM. Partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi di esenzione (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Congedo maternità e paternità;

-Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;

-Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;

-Assenza per malattia;

– Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

-Distacco per motivi sindacali;

-Missioni militari o umanitarie all’estero;

-Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

 

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall’attività professionale (sia in forma di dipendenza che di libera professione) e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3  dell’obbligo formativo. Per inserire una esenzione accedere alla propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. , andare nella sezione “Esoneri ed esenzioni”. Selezionare il tipo di esenzione, l’anno di riferimento e compilare la richiesta con i dati relativi al periodo di inabilità.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento delle esenzioni è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esenzione.

NO

La regola è che i crediti in eccesso non vengono spostati al triennio successivo.

Qualsiasi spostamento di crediti deve essere autorizzato da una delibera della CNFC. Finora le delibere sono sempre state fatte per sanare con i crediti in eccesso di un triennio le carenze dei trienni precedenti e mai per spostare i  crediti in eccesso ai trienni seguenti.

NO

Il provider stesso comunicherà il conseguimento dei crediti del professionista al Co.Ge.A.P.S.

Il provider ha 90 giorni di tempo dalla data di fine evento per comunicare al Co.Ge.A.P.S. i crediti acquisiti dal professionista.

Per le FAD i 90 gg decorrono dalla data di scadenza del corso. (ES. Se si segue una FAD e si fa il test di valutazione a febbraio  2025 ma il corso termina a gennaio 2026, i crediti saranno visibili in Co.Ge:A.P.S. entro aprile 2026 conteggiati per l’anno 2025; se si fa il test di valutazione finale a gennaio 2026 , i crediti saranno visibili sempre con la stessa tempistica ma conteggiati per l’anno 2026.)

Se scaduti i 90gg non è ancora presente nel proprio profilo è possibile inserirlo in autonomia  andando nel portale  Co.Ge-A.P.S. alla voce crediti mancanti.

NO. Per l’attività di docenza ai corsi di laurea non sono riconosciuti crediti ECM

NO

CFU (Crediti Formativi Universitari ed ECM (Educazione Continua in Medicina) non sono la stessa cosa, i primi riguardano il percorso universitario, i secondi sono obbligatori per l’aggiornamento professionale dei sanitari già formati e abilitati.

I CFU non possono essere trasformati in ECM.
In generale i corsi universitari che rilasciano CFU non possono essere considerati utili ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM ma danno diritto all’esonero. I corsi di formazione post base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo come Master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno, danno diritto all’esonero dall’intero obbligo formativo individuale annuale ECM per la durata legale del corso. Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell’esonero verrà valorizzato l’anno di maggior impegno (frequenza).

La frequenza di corsi universitari diversi dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese per il periodo di svolgimento del corso.
Una volta che sarà stata ultimata la frequenza del master/corso, si dovrà inoltrare la richiesta di esonero al Co.Ge.A.P.S.

A chi svolge attività di docenze/relazioni a eventi residenziali, docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD, preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD, è attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione – 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione.

Il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale (ES: 90 crediti formativi su 150).

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative approvate dalla Commissione nazionale ECM e non erogate da provider  Tali attività possono consistere in: pubblicazioni scientifiche, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero, attività di autoformazione, partecipazione a studi e ricerche. I crediti acquisiti mediante formazione individuale non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto che in questo 60% devono rientrare anche gli eventuali crediti acquisiti con le docenze ai corsi ECM e fermo restando il limite massimo del 20% per l’autoformazione.

Per inserire i crediti individuali è necessario accedere al proprio profilo Co.Ge:A.P.S. alla voce crediti individuali.

L’inserimento dei crediti derivanti da formazione individuale è possibile entro il termine massimo del triennio successivo a quello in cui sono stati maturati i crediti.

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome), 1 credito (altro nome).

La domanda di riconoscimento va fatta sempre sul portale Co.Ge.A.P.S. inserendo i dati e i moduli che vengono richiesti  (nell’autocertificazione sottoscritta dovrà risultare l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo d Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione).

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea triennale, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 Ottobre 2004 n.270 e successive modifiche ed integrazioni), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività (sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito). La domanda va fatta sempre attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche  , di capitoli di libri e di monografie,partecipazione ad eventi pertinenti alla professione ma non accreditati ECM. Il numero complessivo di crediti per autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando i crediti maturati sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista Il numero dei crediti da attribuire  corrisponde a 1 credito ECM per ogni ora di studio/impegno).

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella lista  degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Sezione V della CNFC valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di formazione NON è possibile attribuire crediti formativi.

È facoltà della Commissione nazionale ECM dare dei bonus per situazioni straordinarie come è stato per la pandemia Covid 19 o come premialità straordinaria.

Ma  è possibile normalmente ottenere dei bonus di crediti attraverso due strumenti facoltativi: dossier formativo individuale e di gruppo.

  • Dossier formativo di gruppo DFG: 30 crediti di bonus per la costruzione,20 crediti di bonus per la realizzazione
  • Dossier formativo individuale bonus DFI : 40 crediti di bonus per la costruzione, 30 crediti di bonus per la realizzazione

Il DFG può essere costruito dalle Aziende Sanitarie pubbliche e private, dagli Ordini e dalle rispettive Federazioni nazionali. E’ l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende, Ordini, e Federazioni nazionali. Il DF di gruppo è un’opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

DFI viene costruito direttamente dal singolo professionista sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Ogni iscritto può creare entrando in Co.Ge.A.P.S.  un dossier formativo individuale  attraverso la creazione di un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno.

La costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo è consentita unicamente nel primo e secondo anno del triennio (ES: per il triennio in 2026-2028quindi è permesso nel 2026 e 2027)

Il professionista dovrà indicare la percentuale della formazione da svolgere per ogni macro-area di formazione:

  • sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività in cui si troveranno gli obiettivi tecnico-professionali che consentono la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza
  • sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie in cui si troveranno gli obiettivi di processo che consentono la programmazione di eventi destinati ad operatori ed equipe che operano in un determinato segmento di produzione

sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e  nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari in cui si trovano gli obiettivi di sistema che consentono la programmazione di eventi interprofessionali destinati a tutti gli operatori

La  somma delle percentuali indicate per ciascuna delle 3 macro-aree dovrà dare un totale di 100%).Per fare questo sceglierà fino ad un massimo di 10 obiettivi selezionandoli  all’interno degli elenchi compresi in ogni macroarea :

  • obiettivi tecnico-professionali
  • obiettivi di processo
  • obiettivi di sistema

Tenendo presente che ogni macroarea dovrà essere rappresentata percentualmente e quindi non potrà avere meno del 10% corrispondente alla selezione di n. 1 obiettivo

La sola costruzione del dossier permette una riduzione di 40 crediti per il triennio in cui si costruisce

Ulteriori 30 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora sia raggiunta la congruità (congruità del Dossier con la professione esercitata); e la coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

La valutazione di coerenza tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato viene effettuata per aree (obiettivi tecnico-professionali, obiettivi di processo, obiettivi di sistema) e non per obiettivi formativi specifici.

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