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Cosa significa professionista inoccupato?

E’ importante chiarire che si tratta di inoccupati chi non hanno mai esercitato ovvero di lavoratori che non hanno precedenti professionali in Italia.
Coloro che , invece si trovano in stato di inoccupazione temporanea ( es:  ho lavorato negli anni scorsi ma ora per tre mesi sono in cerca di lavoro ) ovvero che esercitano all’estero ( es: da  quest’ anno lavoro all’estero) , devono considerare molto seriamente la possibilità di essere raggiunti da una richiesta risarcitoria tardiva rispetto al periodo di esercizio del periodo precedente; in questi casi, se non coperti da assicurazione annuale,  non potranno avvalersi di alcuna protezione perché non rientrano nelle coperture postume (ultrattive) valide solo per coloro che interrompono definitivamente l’esercizio professionale.

Tenuto conto che tale  coinvolgimento avverrà su base volontaria e previa frequentazione del il Corso ISS ID 174F20 “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Lo svolgimento di questa attività inserisce, potenzialmente, delle aree di rischio nuove e ulteriori rispetto a quelle, normalmente, attribuite agli iscritti ai predetti albi che, pertanto, potrebbero trovarsi esposti ad eventuali nuove richieste risarcitorie.
La convenzione assicurativa stipulata dalla FNO TSRM e PSTRP è stata pensata in modo da garantire sempre un’ampia copertura assicurativa. Di conseguenza, è importante sottolineare che per coloro che aderiranno alla iniziativa secondo le modalità indicate nell’accordo abbiamo ottenuto una specifica estensione dell’operatività della polizza anche all’attività di vaccinatore.

Sono comprese nelle garanzie di polizza, le tecniche osteopatiche e le manipolazioni ad alta velocità, in quanto rientranti nella “attività prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento” propria della professione di Fisioterapista.

Si evidenzia che le società tra professionisti (STP) devono essere dotate di una idonea ed autonoma polizza per la responsabilità professionale che risponda ai requisiti minimi previsti dalla legge n. 24/2017 (retroattività decennale ed ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell’attività che includa il periodo di retroattività della copertura, estensibile agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta). Sul punto si sottolinea che l’Ordine non può iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP se il relativo atto costitutivo non prevede l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Le polizze stipulate dalla Società non sostituiscono quelle dei singoli professionisti.

La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.

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