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Perché scegliere la polizza assicurativa sottoscritta dall’Ordine invece che altra polizza?

Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:

  • è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
  • copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
  • è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
  • è economica: ha un premio molto basso

In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:

  • è utile: consente di attivare il Sistema di protezione

Si tratta di un complesso organizzato di persone e servizi che la FN mette a disposizione degli iscritti (e dei pazienti) per una esperienza professionale più sicura. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti:

  • servizi di protezione: monitoraggio e sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’Assicuratore;
  • servizi di prevenzione: informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica per la riduzione dell’esposizione al rischio;
  • servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi (civili e penali).
  • servizi per la qualità delle cure: collaborazione con le Associazioni Scientifiche e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida

Per svolgere tutte queste attività, nel corso del 2017-18, la ex FNC TSRM, ora FNO TSRM PSTRP , si è dotata di un’apposita Commissione che nel tempo ha definito alcuni tavoli scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, ha collaborato nella realizzazione del protocollo di intesa con il CSM e il CNF relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 24/2017 ed ha attivato alcuni servizi utili al collegamento con le società scientifiche professionali.

No, non è prevista alcuna franchigia.

Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all’articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.

Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.

Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.

Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli  Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione  degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Cosa vuole dire questo?

Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.

La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ad un pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/)

COLLEGATI AL TUTORIAL

COLLEGATI AL PORTALE

All’interno della propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/ nelal sezione Adesioni Polizza RC 2019 e 2020 è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverrà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.3

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