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Svolgo le mansioni di una professione sanitaria (es. TSRM) ma sono inquadrato dal punto di vista contrattuale con contratto atipico o di altra categoria, l’assicurazione mi copre?

La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purché iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.
Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria .

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono, per l’appunto, di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.

Ogni qualvolta l’assicurato riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è utile informare il broker (aprire un sinistro) con l’ausilio dei moduli predisposti . Questi sono scaricabili al link di seguito indicato https://www.spepa.it/in-caso-di-sinistro NB: compilare in ogni sua parte: -il modulo di apertura sinistro (per tutti) -il modulo privacy (per tutti) -il modulo di approfondimento (se presente per il 29proprio profilo professionale).

Gli iscritti di quegli ordini, che per motivi non dipendenti dagli iscritti medesimi, non abbiano avuto la possibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno 2020, possono rinnovare o acquistare la copertura assicurativa, fermo il fatto che gli stessi dovranno rinnovare l’iscrizione non appena ne avranno la possibilità.

Il professionista che contrae il virus nel posto di lavoro, deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’Inail. i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

In ogni caso, considerando che la copertura Inail potrebbe non coprire completamente il danno.

L’attività manageriale e di coordinamento è compresa nella copertura  in quanto il contratto della polizza dell’ RC in convenzione cita espressamente che l’attività assicurata è :

Quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza e consulenza”

Il requisito della copertura vale per l’esercizio effettivo della professione, pertanto i pensionati, inoccupati e lavoratori all’estero non sono considerati.

Certo, la polizza FNO, pagata almeno una volta, in caso di quiescenza, mantiene nel tempo (illimitatamente) la copertura per le responsabilità professionali di tutta la carriera professionale.

La risposta è disgiunta nei diversi casi:
– nel primo caso  l’assicurato (colui che ha pagato nel corso dell’anno) che svolge attività volontaria ( es tirocinio volontario), nell’ambito del profilo professionale assicurato, è coperto.
– nel secondo caso bisogna chiarire quale sia lo stato del professionista perché la copertura “postuma” (ultrattività) nel caso del pensionato, vale solo in caso di cessazione completa dell’attività professionale.
Pertanto il pensionato che esercita (anche nel ruolo di volontario) non può avvalersi della copertura assicurativa in regime di ultrattività.

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