SI
l’obbligo di formazione continua è legato all’iscrizione all’Albo e non all’esercizio attivo della professione. Finché si è iscritti all’Ordine si è soggetti all’obbligo ECM anche se non si esercita la professione.
Fanno eccezione i pensionati che non esercitano più o che svolgono solo attività occasionale (prestazione saltuaria, non continuativa e senza vincolo di subordinazione, che non deve superare il limite di 5000 euro netti l’anno). L’esenzione è automatica per i pensionati sopra i 70 anni, mentre per chi ha meno di 70 anni va richiesta tramite il portale Co.Ge.A.P.S.