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In quali casi si può essere esonerati dall’obbligo ECM?

In quali casi si può essere esonerati dall’obbligo ECM?

L’Esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Alcuni esempi non esaustivi  di esonero (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):

-Laurea triennale in altra disciplina, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno

-Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni l’esonero è attribuito all’anno di maggiore frequenza. Al professionista sanitario viene comunque concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione a condizione che la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno tre mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.

L’inserimento degli esoneri è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esonero.

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