Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere i seguenti documenti:
- a) Attestato di Partecipazione al Programma ECM
- b) Certificato di Completo Soddisfacimento dell’Obbligo Formativo
Qualora i crediti acquisiti non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio verrà conferito un attestato di partecipazione al programma ECM che contiene esclusivamente il numero di crediti acquisiti.
La certificazione intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni. La certificazione della formazione triennale ECM, previa verifica dei dati presenti su Co.Ge.A.P.S., viene rilasciata dall’Ordine esclusivamente su richiesta del professionista sanitario in regola con l’obbligo formativo.
Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio con crediti conformi alle regole. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo con crediti conformi alle regole non consente di ottenere la certificazione ECM di conformità anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti pari o superiore a quanto previsto dall’obbligo formativo ( es. non avere almeno il 40% di crediti acquisiti come discente a corsi accreditati ECM ) .
Entrambi i documenti (attestazione e/o certificazione) possono essere rilasciati a partire dal 1 aprile dell’anno successivo alla chiusura del triennio .