I Servizi Online sono i servizi messi a disposizione dall’Ordine TSRM-PSTRP di Belluno, Treviso e Vicenza.
Con i servizi online puoi pagare il rinnovo della quota associativa dell’anno in corso, puoi verificare se hai delle morosità sugli anni precedenti, puoi richiedere il cambio di residenza, puoi stampare il certificato di iscrizione all’Ordine, la possibilità di richiedere e di accedere alla PEC dell’Ordine e tanto altro

 

 

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No, la sezione Servizi Online è un valore aggiunto messo a disposizione dall’Ordine TSRM-PSTRP di Belluno, Treviso e Vicenza.

 

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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica (che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale) nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della e-mail nonché dei documenti informatici (eventuali allegati).

 

La PEC serve ad inviare messaggi tramite mail con la possibilità di avere una ricevuta che attesta la certezza di recapito ed integrità. Sostituisce, dal punto di vista tecnico e legale, la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno (raccomandata AR).

 

Sì, l’obbligo è previsto per tutti i professionisti  dall’Art. 7 D.lg.29/11/2008 n.185 convertito nella legge 28/01/2009.

 

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

 

Per richiedere ed attivare il tuo indirizzo PEC devi essere iscritto all’Ordine.

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Se sei già iscritto all’Ordine devi registrarti o accedere ai Servizi Online e seguire la procedura che troverai nella tua area riservata.

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Il mancato pagamento della quota associativa comprensiva degli eventuali aggravi e maggiorazioni entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di settembre dell’anno di riferimento, se non diversamente stabilito da apposita delibera, comporta il deferimento automatico al Consiglio Territoriale di Disciplina per l’avvio automatico del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925 e dell’art. 2 della L. 536/1949, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina

 

 

Sì, scrivendo a questo indirizzo e-mail tesoriere@ordineprofessionisanitariebellunotrevisovicenza.it

 

Ti consigliamo di accedere ai Servizi Online per verificare le pendenze degli anni precedenti.

 

Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:

  • è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
  • copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
  • è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
  • è economica: ha un premio molto basso

In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:

  • è utile: consente di attivare il Sistema di protezione

Si tratta di un complesso organizzato di persone e servizi che la FN mette a disposizione degli iscritti (e dei pazienti) per una esperienza professionale più sicura. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti:

  • servizi di protezione: monitoraggio e sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’Assicuratore;
  • servizi di prevenzione: informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica per la riduzione dell’esposizione al rischio;
  • servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi (civili e penali).
  • servizi per la qualità delle cure: collaborazione con le Associazioni Scientifiche e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida

Per svolgere tutte queste attività, nel corso del 2017-18, la ex FNC TSRM, ora FNO TSRM PSTRP , si è dotata di un’apposita Commissione che nel tempo ha definito alcuni tavoli scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, ha collaborato nella realizzazione del protocollo di intesa con il CSM e il CNF relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 24/2017 ed ha attivato alcuni servizi utili al collegamento con le società scientifiche professionali.

No, non è prevista alcuna franchigia.

Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all’articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.

Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.

Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.

Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli  Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione  degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Cosa vuole dire questo?

Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.

La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ad un pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/)

COLLEGATI AL TUTORIAL

COLLEGATI AL PORTALE

All’interno della propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/ nelal sezione Adesioni Polizza RC 2019 e 2020 è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverrà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.3

La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purché iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.
Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria .

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono, per l’appunto, di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.

Ogni qualvolta l’assicurato riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è utile informare il broker (aprire un sinistro) con l’ausilio dei moduli predisposti . Questi sono scaricabili al link di seguito indicato https://www.spepa.it/in-caso-di-sinistro NB: compilare in ogni sua parte: -il modulo di apertura sinistro (per tutti) -il modulo privacy (per tutti) -il modulo di approfondimento (se presente per il 29proprio profilo professionale).

Gli iscritti di quegli ordini, che per motivi non dipendenti dagli iscritti medesimi, non abbiano avuto la possibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno 2020, possono rinnovare o acquistare la copertura assicurativa, fermo il fatto che gli stessi dovranno rinnovare l’iscrizione non appena ne avranno la possibilità.

Il professionista che contrae il virus nel posto di lavoro, deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’Inail. i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

In ogni caso, considerando che la copertura Inail potrebbe non coprire completamente il danno.

L’attività manageriale e di coordinamento è compresa nella copertura  in quanto il contratto della polizza dell’ RC in convenzione cita espressamente che l’attività assicurata è :

Quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza e consulenza”

Il requisito della copertura vale per l’esercizio effettivo della professione, pertanto i pensionati, inoccupati e lavoratori all’estero non sono considerati.

Certo, la polizza FNO, pagata almeno una volta, in caso di quiescenza, mantiene nel tempo (illimitatamente) la copertura per le responsabilità professionali di tutta la carriera professionale.

La risposta è disgiunta nei diversi casi:
– nel primo caso  l’assicurato (colui che ha pagato nel corso dell’anno) che svolge attività volontaria ( es tirocinio volontario), nell’ambito del profilo professionale assicurato, è coperto.
– nel secondo caso bisogna chiarire quale sia lo stato del professionista perché la copertura “postuma” (ultrattività) nel caso del pensionato, vale solo in caso di cessazione completa dell’attività professionale.
Pertanto il pensionato che esercita (anche nel ruolo di volontario) non può avvalersi della copertura assicurativa in regime di ultrattività.

E’ importante chiarire che si tratta di inoccupati chi non hanno mai esercitato ovvero di lavoratori che non hanno precedenti professionali in Italia.
Coloro che , invece si trovano in stato di inoccupazione temporanea ( es:  ho lavorato negli anni scorsi ma ora per tre mesi sono in cerca di lavoro ) ovvero che esercitano all’estero ( es: da  quest’ anno lavoro all’estero) , devono considerare molto seriamente la possibilità di essere raggiunti da una richiesta risarcitoria tardiva rispetto al periodo di esercizio del periodo precedente; in questi casi, se non coperti da assicurazione annuale,  non potranno avvalersi di alcuna protezione perché non rientrano nelle coperture postume (ultrattive) valide solo per coloro che interrompono definitivamente l’esercizio professionale.

Tenuto conto che tale  coinvolgimento avverrà su base volontaria e previa frequentazione del il Corso ISS ID 174F20 “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Lo svolgimento di questa attività inserisce, potenzialmente, delle aree di rischio nuove e ulteriori rispetto a quelle, normalmente, attribuite agli iscritti ai predetti albi che, pertanto, potrebbero trovarsi esposti ad eventuali nuove richieste risarcitorie.
La convenzione assicurativa stipulata dalla FNO TSRM e PSTRP è stata pensata in modo da garantire sempre un’ampia copertura assicurativa. Di conseguenza, è importante sottolineare che per coloro che aderiranno alla iniziativa secondo le modalità indicate nell’accordo abbiamo ottenuto una specifica estensione dell’operatività della polizza anche all’attività di vaccinatore.

Sono comprese nelle garanzie di polizza, le tecniche osteopatiche e le manipolazioni ad alta velocità, in quanto rientranti nella “attività prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento” propria della professione di Fisioterapista.

Si evidenzia che le società tra professionisti (STP) devono essere dotate di una idonea ed autonoma polizza per la responsabilità professionale che risponda ai requisiti minimi previsti dalla legge n. 24/2017 (retroattività decennale ed ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell’attività che includa il periodo di retroattività della copertura, estensibile agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta). Sul punto si sottolinea che l’Ordine non può iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP se il relativo atto costitutivo non prevede l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Le polizze stipulate dalla Società non sostituiscono quelle dei singoli professionisti.

La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.

La formazione ECM serve ai professionisti della salute per mantenersi sempre aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

 

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  • Deve essere recente (non più di 3 mesi) e a colori
  • Deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti
  • Deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle
  • Non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
  • Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc..). Inoltre il viso deve essere ripreso frontalmente e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo
  • La testa deve essere centrata verticalmente
  • L’espressione deve essere neutra ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.
  • Non devono essere presenti ombre sul viso o sullo sfondo
  • Gli occhi non devono essere coperti da capelli
  • Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili
  • Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici. In ogni caso il volto deve essere mostrato chiaramente

Si consiglia di scattare la foto direttamente dalla propria webcam. Il caricamento andrà sempre a buon fine, ma nel caso in cui la foto non rispettasse le caratteristiche sopraindicate potrebbe non esserci il riconoscimento visivo per le assemblee online.

 

 

Accedi alla tua area riservata e troverai nella schermata di presentazione la voce “Inserisci la tua foto tessera”, potrai caricarla per mezzo del tasto “scegli file”.