L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM. Partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Alcuni esempi non esaustivi di esenzione (per vedere tutte le tipologie consultare il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA):
-Congedo maternità e paternità;
-Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
-Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
-Assenza per malattia;
– Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
-Distacco per motivi sindacali;
-Missioni militari o umanitarie all’estero;
-Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall’attività professionale (sia in forma di dipendenza che di libera professione) e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. Per inserire una esenzione accedere alla propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. , andare nella sezione “Esoneri ed esenzioni”. Selezionare il tipo di esenzione, l’anno di riferimento e compilare la richiesta con i dati relativi al periodo di inabilità.
La richiesta va presentata annualmente per l’anno solare precedente o dopo aver completato il periodo di esenzione.
L’inserimento delle esenzioni è possibile entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esenzione.