È riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Sezione V della CNFC valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di formazione NON è possibile attribuire crediti formativi.