Gentili iscritti,
come Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, sento il dovere di puntualizzare quanto previsto dall’attuale normativa che regola e disciplina l’adozione della Posta Elettronica Certificata, al fine di non generare fraintendimenti e nella speranza di far comprendere anche i vincoli ai quali il Consiglio Direttivo è soggetto in solido con i propri iscritti.
Vi chiedo solo un paio di minuti per leggere pochi ma utili, riferimenti normativi:
-il Decreto Legge N. 185 del 29/11/2008 convertito in legge N. 2 del 28/01/2009 prevede che i professionisti (iscritti ad Albi o Elenchi ) le aziende, e le imprese (costituite in forma societaria) debbano dotarsi di una casella PEC (posta elettronica certificata): spetta, quindi, all’iscritto avere un proprio indirizzo pec.
-il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf ) ha introdotto sanzioni per il professionista che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale (“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”): l’iscritto è tenuto a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo pec, pena la sospensione dall’albo.
– sempre il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 obbliga gli Ordini a tale adempimento poichè “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
Per quanto sopra, si esplicita che, dal prossimo 1 gennaio 2024, l’onere di possedere e comunicare una propria casella pec personale è in capo al singolo iscritto e l’Ordine provvederà a verificare il puntuale adempimento di tale obbligo di legge.
La comunicazione tempestiva al nostro Ordine del vostro nuovo indirizzo PEC, in sostituzione di quello che verrà disattivato, dovrà avvenire utilizzando l’apposito banner arancione presente nella propria area riservata dei Servizi Online tramite il seguente indirizzo:
https://ordineprofessionisanitariebellunotrevisovicenza.it/servizionline
Ringrazio per la collaborazione.